LA REGOLAMENTAZIONE DELLE CONVIVENZE DI FATTO
Ai sensi dell’art. 1, Comma 36 della Legge 20 maggio 2016 n. 76 si intendono per conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.
Fermo restando che conviventi di fatto possono considerarsi solo coloro che rientrano nella definizione di cui al suddetto Comma 36, ai fini dell’accertamento dell’esistenza di una stabile convivenza, il Legislatore richiama (Comma 37) la dichiarazione anagrafica di cui all’articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
I conviventi di fatto, così come sopra definiti, hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario (Comma 38).
In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari (Comma 39).
Ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:
- a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;
- b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (Comma 40).
Tale designazione è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilita’ di redigerla, alla presenza di un testimone (Comma 41).
Salvo quanto previsto dall’articolo 337-sexies del codice civile, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni (Comma 42). Tale diritto cessa meno nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto (Comma 43).
Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facolta’ di succedergli nel contratto (Comma 44).
Nel caso in cui l’appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parita’ di condizioni, i conviventi di fatto (Comma 45).
La Legge cosiddetta Cirinnà (art. 1, Comma 46) ha altresì modificato il Codice Civile (Sezione VI del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile). In particolare è stato aggiunto l’art. 230-ter, che così recita:
Art. 230-ter (Diritti del convivente). – Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonche’ agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di societa’ o di lavoro subordinato.
Il convivente di fatto puo’ essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l’altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti ovvero ricorrano i presupposti di cui all’art. 404 del Codice Civile (Comma 48).
In caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (Comma 49).
Molto importante la disposizione di cui al Comma 50, a mente della quale i conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza, che deve essere concluso a pena di nullità in forma scritta (con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformita’ alle norme imperative e all’ordine pubblico), così come per iscritto devono intervenire le sue eventuali modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullita’ (Comma 51) Il professionista che ha ricevuto l’atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione ai sensi del comma 51 deve provvedere, ai fini dell’opponibilità ai terzi, entro i successivi dieci giorni, a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Comma 52).
Il suddetto contratto di convivenza di cui al comma 50 deve recare l’indicazione dell’indirizzo indicato da ciascuna parte, al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo e può contenere:
- a) l’indicazione della residenza;
- b) le modalita’ di contribuzione alle necessita’ della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacita’ di lavoro professionale o casalingo;
- c) il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile (comunione o separazione dei beni) (Comma 53).
Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza puo’ essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con le modalita’ di cui al comma 51 (Comma 54).
Il contratto di convivenza non puo’ essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non apposti (Comma 56).
La legge Cirinnà disciplina altresì (Comma 57) le cause di nullità (che è definita insanabile e che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse) del contratto di convivenza. In particolare il contratto di convivenza è insanabilmente nullo se concluso:
- a) in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di un altro contratto di convivenza;
- b) in violazione del comma 36;
- c) da persona minore di eta’;
- d) da persona interdetta giudizialmente;
- e) in caso di condanna per il delitto di cui all’articolo 88 del codice civile.
Gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di cui all’articolo 88 del codice civile, fino a quando non sia pronunciata sentenza di proscioglimento (Comma 58).
Il Comma 59 disciplina le ipotesi di risoluzione del contratto di convivenza:
- a) accordo delle parti;
- b) recesso unilaterale;
- c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
- d) morte di uno dei contraenti.
La risoluzione del contratto di convivenza per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta nelle forme di cui al comma 51. Qualora il contratto di convivenza preveda, a norma del comma 53, lettera c), il regime patrimoniale della comunione dei beni, la sua risoluzione determina lo scioglimento della comunione medesima e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile. Resta in ogni caso ferma la competenza del notaio per gli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari comunque discendenti dal contratto di convivenza (Comma 60).
Nel caso di recesso unilaterale da un contratto di convivenza il professionista che riceve o che autentica l’atto e’ tenuto, oltre che agli adempimenti di cui al comma 52, a notificarne copia all’altro contraente all’indirizzo risultante dal contratto. Nel caso in cui la casa familiare sia nella disponibilita’ esclusiva del recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullita’, deve contenere il termine, non inferiore a novanta giorni, concesso al convivente per lasciare l’abitazione (Comma 61).
Nel caso di cui alla lettera c) del comma 59, il contraente che ha contratto matrimonio o unione civile deve notificare all’altro contraente, nonche’ al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, l’estratto di matrimonio o di unione civile (Comma 62).
Nel caso di cui alla lettera d) del comma 59, il contraente superstite o gli eredi del contraente deceduto devono notificare al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza l’estratto dell’atto di morte affinche’ provveda ad annotare a margine del contratto di convivenza l’avvenuta risoluzione del contratto e a notificarlo all’anagrafe del comune di residenza (Comma 63).
Di estrema importanza la disposizione di cui al Comma 65, a mente della quale, in caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro convivente e gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.
In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell’articolo 438, secondo comma, del codice civile. Ai fini della determinazione dell’ordine degli obbligati ai sensi dell’articolo 433 del codice civile, l’obbligo alimentare del convivente di cui al presente comma e’ adempiuto con precedenza sui fratelli e sorelle.
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